Thursday, 23 February 2012
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Statuto

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Premessa

1. Il presente statuto dell’ “Associazione Mentoring USA/Italia”, di seguito detta “Associazione”, si ispira specificamente ai principi informatori del Programma “Mentoring USA”, fondato e presieduto dalla signora Matilda Raffa Cuomo, ed è regolamentato dalla disciplina per le ONLUS dettata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, e successive modificazioni, abrogazioni od innovazioni in materia.
2.L’Associazione promuove il Programma Mentoring USA/Italia, di seguito detto “Programma”, ispirato al Programma Mentoring USA e ad esso affiliato, che è da considerarsi parte integrante del presente Statuto e che a quest’ultimo si allega.
3.Il Programma, che stabilisce le linee-guida di intervento a sostegno dello sviluppo psicologico, relazionale, culturale, fisico del minore e dell’adolescente svantaggiati, è depositato in originale presso il notaio Aniello Calabrese, ed è modificabile dal Direttore Generale previa consultazione con il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
4.La premessa è parte integrante del presente Statuto.

Articolo 1: Costituzione e durata

1.E’ costituita con sede in Salerno, via Matteo Ripa, 7  l’Associazione denominata “MENTORING USA/Italia”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e secondo il dettato del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460; il Consiglio Direttivo potrà in ogni momento deliberare una diversa sede legale della “Mentoring USA/Italia” nonché promuovere la nascita di nuove sedi dell’Associazione, dipendenti dalla sede generale, sul territorio nazionale ed estero.
2.L’Associazione ha durata fino al trentuno dicembre 2100.

Articolo 2: Finalità ed attività

1.L’Associazione intende svolgere, direttamente o indirettamente,
attività nei seguenti settori:
a)assistenza sociale e socio-sanitaria;
b)assistenza sanitaria;
c)beneficenza;
d)istruzione;
e)formazione;
f)sport dilettantistico;
g)tutela, promozione  e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge primo giugno 1939, numero 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409;
h)tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività esercitata                         
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, numero 22;
i)promozione della cultura e dell’arte anche con attività mediatiche (tv, internet, giornali, editoria in genere, etc.) e/o ogni altra attività ideata, realizzata e promossa da “Mentoring USA/Italia” finalizzata al raggiungimento delle predette finalità;
l)   tutela dei diritti civili;
m) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad  università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi  dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, numero 400.-----------------------------------------------
E’  espressamente  fatto divieto  di  svolgere  attività  diverse, fatte salve le attività nei settori consentiti dall’art. 10  n. 1 lett. a del D. Lgs. 460/97, e quelle ad esse direttamente connesse.
2. L’Associazione, in particolare, nei settori  menzionati sub punto 1 del presente articolo, si prenderà cura  della crescita personale del  fanciullo-adolescente  bisognoso  e   svantaggiato   nei  suoi  aspetti sociali, educativi, relazionali, usufruendo, nell’esplicazione  di  detta  opera,  insieme  alle  strutture  associative   proprie,  anche  di  quelle  pubbliche  e/o  private,  nazionali  o  estere,  e  dell’aiuto umano,  didattico,  professionale  e sociale  dell’adulto qualificato che,  rappresenterà  per il  giovane  una  insostituibile GUIDA PER LA VITA.  A titolo esemplificativo e non tassativo  si  intende  precisare  che  l’Associazione  potrà  organizzare    congressi e mostre, concerti, manifestazioni, curandone   l’allestimento e gli stands espositivi, gestire impianti e strutture anche aperte al pubblico, quali cinema, teatri e simili, sempre a finalità solidaristiche ed istituzionali dell’Associazione stessa, nel rispetto della normativa in materia di ONLUS. Inoltre l’Associazione si propone di gestire nell’ambito di asili e scuole private e pubbliche l’attuazione del Programma, con eventuale somministrazione di pasti ed assistenza di vario genere; la distribuzione di libri, giornali e riviste curandone l’eventuale edizione; effettuare servizio di Segretariato Sociale, curare l’assistenza presso ospedali, cliniche ed istituti previdenziali; avviare, organizzare ed aderire ad iniziative di carattere culturale, di ricerca scientifica e medica o similari organizzando anche servizi in tali settori; sviluppare un canale di collegamento tra aziende pubbliche e private e mondo dell’istruzione, al fine di facilitare l’inserimento del giovane nel mondo del lavoro, curando un confronto assiduo tra l’universo scolastico e formativo ed il tessuto imprenditoriale; combattere la dispersione scolastica, abbinando al bambino (Mentee) un adulto/consigliere-guida (Mentore), per una formazione effettiva del minore e del giovane adolescente, attraverso un continuo confronto e la presenza di un punto di riferimento forte per lo sviluppo sociale, professionale, culturale ed umano del giovane assistito. A tal proposito, verranno organizzati corsi di preparazione e/o formazione appositi per gli adulti/consiglieri-guida (Mentori) nell’ambito delle Scuole e/o Centri Mentoring USA/Italia, con la collaborazione fattiva ed il confronto con genitori ed educatori.
3. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, alle quali sono improntate tutte le attività da essa esplicate. Saranno beneficiari della prestazione di servizi o della cessione di beni in cui si concentrano le attività sopra elencate, i minori, adolescenti o adulti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, nel rispetto del D. Lgs. 460/97.

Articolo 3: Soci-regole comuni

1.Sono soci coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro la cui richiesta di adesione  è accolta dal Consiglio Direttivo.
2.Gli aspiranti soci, per essere ammessi, sottoscrivono, nella domanda di Associazione, l’accettazione completa e senza riserve dello Statuto in vigore.
3.L’iscrizione ha effetto solo dopo che siano trascorsi sei mesi  “di prova” dalla data della delibera di iscrizione effettuata dal Consiglio Direttivo, al fine di permettere un controllo dell’idoneità dell’aspirante socio da parte del Consiglio Direttivo stesso, il quale, nei detti sei mesi, può insindacabilmente dichiarare l'aspirante socio inidoneo, rendendo in tal modo inefficace la delibera di iscrizione con effetto ex  nunc.
4.L’iscrizione decorre dopo sei mesi dalla data della delibera effettuata dal Consiglio Direttivo.
5.I soci possono svolgere per l’Associazione attività non retribuite e/o attività retribuite.
6.Il numero dei soci non potrà essere inferiore a dieci; nel caso in cui il numero dei soci dovesse divenire inferiore, si produrrà scioglimento dell’Associazione decorsi dodici mesi senza integrazione del numero dei soci stessi.

Articolo 4: Categorie dei soci

1.Sono SOCI FONDATORI tutti coloro (persone fisiche, enti pubblici e privati, istituzioni, società, organizzazioni, associazioni, etc.) che siano intervenuti alla costituzione dell’Associazione.
2.Sono SOCI ORDINARI i soci associati  successivamente alla costituzione dell’Associazione.

Articolo 5: Affiliati

1.Sono affiliati tutti coloro il cui contributo economico, umano, d’immagine, sia considerato di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
2.Gli affiliati non sono soci e non hanno i relativi diritti, pur potendo partecipare alla vita associativa ed alle assemblee.
3.Gli affiliati si distinguono in “SOSTENITORI”, “BENEFATTORI”, “BENEMERITI” ed “ONORARI”; le condizioni che integrino tali qualifiche saranno oggetto di apposita regolamentazione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 6: Diritti e doveri dei soci

1.Tutti i soci maggiorenni possono liberamente partecipare all’Assemblea, con diritto di voto in merito alla approvazione e alle modifiche dello Statuto associativo e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.
2.I soci minorenni non hanno diritto di voto.
3.E’ espressamente escluso che i soci possano partecipare solo temporaneamente e/o discontinuamente alla vita associativa, caratterizzandosi il loro vincolo per la costanza e l’effettività della partecipazione stessa.
4.I soci possono votare in assemblea direttamente o per delega, in ogni caso, il numero massimo di deleghe che potrà essere in possesso di un singolo socio è di tre.
5.I soci sono tenuti a rispettare  e ad osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, nonché a collaborare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea, nel quadro degli indirizzi stabiliti dagli organi dell’Associazione.
6.I soci sono tenuti  al versamento delle quote associative e dei contributi, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, e ad effettuare le prestazioni concordate.
7.Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elezione alle cariche sociali.
8. I  soci  hanno l’obbligo  di  evitare conflitti di interesse con l’Associazione; per ogni controversia
in  materia sarà  insindacabilmente competente il Collegio Arbitrale di cui all’art. 17 del presente  
Statuto.

Articolo 7: Cessazione dalla qualità di socio

1.Il socio cessa di appartenere all’Associazione per:
•recesso volontario, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo;
•morte;
•indegnità, di qualsiasi natura, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale;
•mancato pagamento della quota associativa entro e non oltre il termine di scadenza dell’Esercizio sociale, ove deliberato dal Consiglio Direttivo;
•rilevante conflitto d’interesse, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale;
•perdita dei requisiti stabiliti dall’ammissione;
•mancata partecipazione -senza giustificato motivo- almeno due volte all’anno, alle assemblee regolarmente convocate, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di procedere in merito e che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi;
•mancata e consolidata partecipazione alla vita associativa deliberata formalmente dal Consiglio Direttivo;
•comportamento ostruzionistico o che comunque arrechi nocumento, di qualsivoglia natura, alla vita ed al funzionamento dell’Associazione, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri, contro la cui decisione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.

Articolo 8: Organi sociali

1.Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale del Programma, il Segretario, il Comitato Culturale.

Articolo 9: l’Assemblea: costituzione, convocazione, funzionamento

1.L’assemblea è costituita da tutti i soci.
2.Essa si riunisce due volte l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3.Le riunioni sono convocate dal Presidente tramite comunicazione da effettuarsi almeno quindici giorni  prima delle stesse; la comunicazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, data e luogo di svolgimento dell’Assemblea, e deve rivestire una delle seguenti forme: telegramma, fax, lettera, comunicazione scritta controfirmata dall’interessato, e-mail, bacheca posta in evidenza presso la sede dell’Associazione e/o bacheca virtuale on line;
4.Il Presidente deve convocare altresì l’Assemblea su richiesta di un terzo dei soci; egli provvede entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, e la convoca nel rispetto dei termini di cui al punto 3.
5.In prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei soci per la regolare costituzione dell’Assemblea; i soci hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, con delega da conferire per iscritto.
6.Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.
7.In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno due soci.
8.Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice, salvo il caso di modifiche allo Statuto, per le quali si osserva l’articolo 22 del presente Statuto; delle assemblee si forma processo verbale, liberamente consultabile da tutti i soci interessati.
9.I membri di altri organi dell’Associazione hanno diritto di voto in Assemblea, in qualità di soci, in ogni caso,  anche su delibere aventi per oggetto atti od operazioni direttamente od indirettamente ricollegabili alle cariche sociali da essi rivestite.

Articolo 10: Competenze Assembleari

1.L’Assemblea:
•elegge i membri del Consiglio Direttivo, che possono essere revocati per gravi e comprovate inadempienze e/o comportamenti contrari alle finalita’ dell’Associazione; contro la eventuale revoca è comunque previsto ricorso al Collegio Arbitrale;
•approva o respinge il bilancio preventivo e consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo, nelle sue rispettive riunioni ordinarie annuali;
•approva o respinge il programma di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
•approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto;
•nomina il Presidente Onorario.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea in seno ad essa, ed è composto da due a sette membri, tra cui il Presidente.
2.Le riunioni, da tenersi almeno una volta ogni sei mesi, sono convocate dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con le comunicazioni che potranno avere una delle seguenti forme: telegramma, fax, lettera, comunicazione scritta controfirmata dall’interessato, e-mail, bacheca posta in evidenza presso la sede dell’Associazione e/o bacheca virtuale on line, contenenti data, ora, ordine del giorno e luogo della riunione, almeno cinque giorni prima della data fissata.
3.La convocazione può essere richiesta altresì da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, dal Presidente o da chi ne fa le veci; delle riunioni del Consiglio e delle relative delibere, si forma processo verbale.
4.Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 12: Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo

1.Il Consiglio Direttivo:
•elegge nel suo seno il Presidente, che presiede anche l’Assemblea e l’Associazione, ed il Vicepresidente, che possono essere revocati per gravi e comprovate inadempienze e/o comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione; contro la eventuale revoca è comunque previsto ricorso al Collegio Arbitrale;
•nomina il Direttore Generale del Programma Mentoring USA/Italia;
•fissa il regolamento dettagliato per il funzionamento dell’Associazione;
•predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale, il primo entro il trentuno luglio dell’anno precedente all’Esercizio sociale cui si riferisce, il secondo entro il trenta novembre dell’anno successivo all’Esercizio sociale cui si riferisce; sia il bilancio preventivo che quello consuntivo dovranno essere approvati dall’Assemblea degli Associati, entro il mese successivo dalla predisposizione del Consiglio Direttivo; l’Esercizio sociale ha inizio il primo settembre e si conclude il trentuno agosto;
•determina e specifica il programma di lavoro e delle attività in base agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, operando in veste esecutiva e coordinativa, ed autorizzando le spese necessarie;
•cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
•delibera le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano già di competenza dell’Assemblea ex art. 10, che saranno eseguite dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in qualità di rappresentante legale dell’Associazione;
•accoglie e rigetta le domande degli aspiranti soci;
•ratifica, nella prima seduta utile, gli atti di propria competenza, adottati, per motivo di necessità ed urgenza, dal Presidente o da chi ne fa le veci;
•destina e definisce, volta per volta, quantitativamente i fondi e le risorse economiche (chiamato “Fondo Mentoring USA/Italia”) ed umane da dedicare allo sviluppo ed all’attuazione del Programma Mentoring USA/Italia,  previa consultazione con il Direttore Generale;
•ha facoltà di deliberare atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività dell’Associazione, e, fra gli altri, alienare, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare ad ipoteche, compiere ogni e qualsiasi operazione di banca, concedere le garanzie, anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari in genere, concorrere ad ogni gara di appalto e stipulare i relativi contratti secondo le modalità della vigente legislazione, deliberare e concedere avalli cambiari ed ogni altra e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento di crediti; conferire procure sia speciali che generali; deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di fondi, conferire e revocare a suo insindacabile giudizio l’incarico di Tesoriere dell’Associazione al quale sia demandato il compito della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese nonché della custodia dei fondi e qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione con piena responsabilità del suo operato;
•stabilisce l’ammontare delle quote associative e dei contributi; le quote associative sono intrasmissibili inter  vivos;
•ha facoltà di delegare, all’occorrenza, in tutto o in parte, le sue funzioni al Presidente dell’Associazione.

Articolo 13: Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario e’ nominato dall’Assemblea dei Soci.
2. Egli rappresenta, per le sue qualità personali e professionali, i principi ideali che ispirano l’Associazione e le finalità che la stessa persegue.
3. Il Presidente Onorario resta in carica cinque anni, egli ha facoltà di dimettersi dalla carica in ogni momento;
4. La nomina del Presidente Onorario, si riconfermerà automaticamente  senza limiti di tempo.

Articolo 14: Presidente

1.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sorvegliandone il regolare andamento dibattimentale.
2.E’ eletto nel seno del Consiglio Direttivo dai membri medesimi, a maggioranza semplice.
3.Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
4.Assume il personale e gli eventuali consulenti dell’Associazione, fissandone mansioni,  retribuzione e disponendone, all’occorrenza, il licenziamento.
5.Esegue con la più ampia facoltà decisionale, le deliberazioni, di qualsivoglia natura, prese  dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, provvedendo poi, egli stesso, direttamente alla gestione degli affari correnti.
6.Ha l’obbligo di comportarsi, nell’espletamento dei suoi compiti, con la diligenza del buon padre di famiglia.
7.Resta in carica cinque anni e può essere successivamente rieletto senza limiti di tempo.
8.In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, al quale, per altro, può delegare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le sue funzioni di Sua spettanza e in mancanza, dal membro nominato dal Presidente stesso.
9.Nomina il  componente del Collegio Arbitrale spettante all’Associazione.
10.Nomina e revoca il Segretario.

Articolo 15: Vice Presidente

1.Il Vice  Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni e  può essere delegato dal Presidente, in tutto o in parte, a svolgerne funzioni particolari.
2. In assenza del Presidente ne esplica le attività e ne assume le prerogative;
3. E’ eletto dai membri del Consiglio Direttivo in seno ad esso;
4. Resta in carica cinque anni e può essere successivamente rieletto senza limiti di tempo.

Articolo 16: Direttore Generale del Programma Mentoring USA/Italia

1.Il Direttore generale del Programma Mentoring USA/Italia, controlla la piena attuazione, delle finalità di esso, ed ha, altresì, compiti di coordinamento, programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie destinate dal Consiglio Direttivo all’attuazione di detto Programma, rispondendo del suo operato, in relazione alle predette funzioni, al Consiglio Direttivo dell’Associazione;
2.Può essere nominato alla carica di Direttore Generale qualsiasi persona che abbia i requisiti richiesti per appartenere all’Associazione, anche se non socio;
3.Il Direttore generale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni, con  conferma automatica per i cinque anni successivi in mancanza di espressa revoca del mandato per gravi e comprovate inadempienze e/o comportamenti contrari alle finalità dell’Associazione ed è comunque rielegibile senza limiti di tempo; contro l’eventuale provvedimento di revoca è previsto ricorso al  Collegio Arbitrale;
4.Può vedersi revocare il mandato dal Consiglio Direttivo, in ogni momento, nel caso in cui il suo operato sia considerato contrastante con le finalità perseguite dall’Associazione e/o Programma Mentoring USA/Italia;  contro la revoca è previsto ricorso al  Collegio Arbitrale;
5.L’incarico di Direttore Generale è compatibile con altre cariche sociali.

Articolo 17: Segretario

1.Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
•provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
•provvede al disbrigo della corrispondenza;
•è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
•predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
•provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
•provvede alle pratiche di riscossione delle entrate e di  pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
•funge da capo del personale;
2.Il Segretario è nominato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dura in carica per tutto il tempo in cui resta in carica il Presidente che lo ha nominato; la sua nomina, può essere revocata dal Presidente dell’Associazione in ogni momento previa formale comunicazione.
3.Può essere Segretario anche chi non sia socio.

Articolo 18: Comitato Culturale

1. Il  Comitato  Culturale   svolge  funzioni  consultive  affiancando  il  Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’Associazione.
2. Il Comitato Culturale può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività peculiari dell’Associazione.
3. Il Comitato Culturale è composto dai membri scelti anche tra persone non associate; le funzioni e le attività di detto Comitato, la cui nomina è demandata al Consiglio Direttivo, saranno disciplinate da apposito regolamento.
E’ altresì  prevista  la  costituzione,  da  parte  del  Consiglio Direttivo,  di un Comitato di Onore composto  da  membri  che  abbiano  acquisito,  in  virtù  del  loro  impegno  culturale  e  sociale, prestigio e fama internazionale tali, pertanto, da rappresentare una adeguata  testimonianza  delle alte finalità che  l’Associazione  intende  perseguire nei  settori  dell’istruzione, della formazione, dell’assistenza socio-sanitaria e della beneficenza a favore dei soggetti bisognosi.

Articolo 19: Collegio Arbitrale, clausola compromissoria

1.Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi ed i soci, oppure tra i soci, deve essere demandata alla competenza di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato, ex artt. 806 e segg. c.p.c. con il rispetto del principio del contraddittorio, entro sessanta  giorni dalla nomina.
2.Le  decisioni del Collegio Arbitrale dovranno essere rispettate ed osservate tra le parti ed avranno effetto di accordo direttamente raggiunto da quest’ultime.
3.Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalle parti in lite o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,  il quale nomina anche l’arbitro per la parte che entro quindici giorni dalla nomina di controparte non vi abbia  provveduto.

Articolo 20: Fondo comune dell’Associazione

1.Il  Fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sottoscritte e versate;
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, dalla riserva straordinaria formata con le quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi;
c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in  previsione di oneri futuri;
d) da qualunque liberalità che sia pervenuta all’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
e) da contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
f) da contributi di organismi internazionali;
j)da introiti derivanti da convenzioni;
k)da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente o del Tesoriere a ciò formalmente delegati.
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente uno stanziamento apposito per l’attuazione del Programma Mentoring USA/Italia, chiamato “Fondo Mentoring USA/Italia” la cui  gestione è di pertinenza del Direttore Generale, e della cui utilizzazione risponde direttamente al Consiglio Direttivo;
4. L’esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno solare.
5. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla formazione del bilancio secondo la normativa vigente.
6. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano affini all’Associazione.
7. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
8. E’ fatto obbligo di devolvere il fondo comune dell’Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nazionali  o estere o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
9. E’ fatto espresso obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, i quali resteranno a disposizione dei soci interessati alla consultazione nei quindici giorni precedenti l’Assemblea convocata per l’approvazione.

Articolo 21: Scioglimento dell’Associazione

1.L’Associazione può sciogliersi per:
a) volontà comune ed unanime di tutti i soci;
b) numero dei soci inferiore a dieci protratto per dodici mesi;
c) cause tassativamente previste dalla normativa vigente al momento.

Articolo 22: Modifiche al presente Statuto

1.Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci, convocata dal Presidente in prima ed unica convocazione su iniziativa del Presidente medesimo o del Vice Presidente con delega presidenziale speciale o generale, o su richiesta di un numero di soci pari ad un terzo degli associati tutti.
2.Hanno diritto di voto in materia tutti i soci maggiorenni.
3.L’Assemblea è regolarmente costituita se presenti almeno i due terzi dei soci, personalmente o per delega.
4.La deliberazione è adottata con il  voto dei due terzi dei soci partecipanti all’Assemblea.
5.In caso di mancata costituzione dell’Assemblea, la richiesta di convocazione deve essere rinnovata.
6.Circa la convocazione, si osserva, per quanto non disciplinato dal presente articolo, la procedura ex articolo 9 numero 3 e 4.

Articolo 23: Normativa di riferimento

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di ONLUS, comprese le successive modificazioni, integrazioni ed abrogazioni e alla normativa del vigente Codice Civile.

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